[...] Art. 2.1. Il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.[...] Art. 13.1. Il testamento di vita e il mandato in previsione dell'incapacità producono i loro effetti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente. [...]




Legislatura 14º - Disegno di legge N. 2943

Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) testamento di vita, l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;
b) mandato in previsione dell'incapacità il contratto con il quale si attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giuridici in nome e nell'interesse del rappresentato in caso di incapacità sopravvenuta di quest'ultimo;
c) ogni trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, pagliativi nonché estetici;
d) privo di capacità decisionale colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione.

Art. 2.
(Consenso informato)
1. Il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali.
3. E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento, di rifiutare di tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento.
4. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche parzialmente.

Art. 3.
(Decisioni sostitutive)
1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si avrà riguardo nell'ordine alla volontà espressa nel testamento di vita ovvero alla volontà espressa dalla persona autorizzata dalla legge.
2. Ove non siano stati nominati un amministratore di sostegno, un tutore, un mandatario o un fiduciario dal soggetto interessato, il consenso o dissenso al trattamento sanitario è espresso nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.
3. In caso di impossibilità di decidere ai sensi dei commi 1 e 2, è dato ricorso al giudice tutelare.

Art. 4.
(Migliore interesse)
1. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti di cui all'articolo 1 per conto di altri che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.

Art. 5.
(Situazione d'urgenza)
1. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace sia in pericolo ovvero quando il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto e la sua integrità fisica sia minacciata.
2. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita o sia minacciata la sua integrità fisica.

Art. 6.
(Soggetti minori)
1. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
2. In caso di contrasto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
3. Il minore che ha compiuto i quattordici anni presta personalmente il consenso al trattamento medico.
4. Ove il trattamento cui il minore che ha compiuto i quattordici anni deve essere sottoposto comporti serio rischio per la salute o conseguenze gravi o permanenti, la decisione del minore è confermata dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno ai sensi del comma 1.

Art. 7.
(Interdetti)
1. Il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.

Art. 8.
(Contrasti)
1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o in caso di urgenza da quest'ultimo sentito il medico curante.
2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.
3. Nei casi di cui al comma 2, il medico è tenuto a fare immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 9.
(Del mandato in previsione dell'incapacità)
1. Il mandato in previsione dell'incapacità è il contratto con cui si prevede la sostituzione di una o più persone per il caso in cui il mandante non possa o non voglia portare a compimento l'incarico.
2. Il mandato in previsione dell'incapacità è conferito con atto pubblico, con o senza procura; il mandato è accettato contestualmente ed è contenuto nello stesso atto oppure successivamente in un atto redatto nella medesima forma.
3. Il mandato in previsione dell'incapacità è gratuito.
4. Il notaio che riceve un mandato in previsione dell'incapacità ne invia copia, nel più breve tempo possibile, al registro di cui all'articolo 15.
5. Per quanto non previsto nella presente legge trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

Art. 10.
(Rendiconto e controllo)
1. La correttezza e la diligenza dell'operato del mandatario sono sottoposte al controllo del giudice tutelare.
2. L'attività di controllo del giudice tutelare sulle modalità di adempimento del mandato è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati.
3. Con decreto motivato, il giudice tutelare dichiara la cessazione e l'efficacia del mandato e provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
4. Il mandante può prevedere che sia predisposto inventario indicandone le modalità.

Art. 11.
(Estinzione del mandato)
1. Il mandato si estingue:
a) per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità del mandatario;
b) per revoca;
c) per dichiarazione di inefficacia pronunciata dal tribunale.
2. Gli effetti del mandato sono sospesi durante il periodo in cui il rappresentato riacquista la capacità di intendere e volere.

Art. 12.
(Del testamento di vita)
1. Il testamento di vita è l'atto di volontà redatto per atto pubblico notarile, alla formazione del quale può intervenire un medico che assista il disponente.
2. Il notaio che riceve un testamento di vita ne invia copia nel più breve tempo possibile al registro di cui all'articolo 15.
3. Nel testamento di vita è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
4. Il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera del testamento di vita e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace ai sensi dell'articolo  4.
5. Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice civile.

Art. 13.
(Efficacia)
1. Il testamento di vita e il mandato in previsione dell'incapacità producono i loro effetti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente.
2. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dal presidente dell'ordine dei medici o da un suo delegato, su istanza di chiunque ritenga averne interesse o titolo.
3. Il medico curante non fa parte del collegio ed è sentito da quest'ultimo ove sia possibile ovvero sia ritenuto opportuno e necessario.
4. Accertata la sussistenza dell'incapacità, il collegio ne dà immediata comunicazione per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 15.
5. La certificazione è notificata immediatamente al fiduciario o al mandatario, ai familiari e ai conviventi che possono proporne l'annullamento con il ricorso al giudice tutelare.
6. Le direttive contenute nel testamento di vita sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle in tutto o in parte quando siano divenute inattuali o inadeguate dal punto di vista scientifico e terapeutico, indicando compiutamente la motivazione della propria decisione nella cartella clinica.

Art. 14.
(Revoca)
1. Il testamento di vita e il mandato in previsione dell'incapacità sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la loro formazione.
2. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato e nel registro di cui all'articolo 15.

Art. 15.
(Registro dei mandati in previsione
dell'incapacità e dei testamenti di vita)
1. Il contenuto del testamento di vita e le convenzioni oggetto del mandato in previsione dell'incapacità non sono considerati, ai fini della presente legge, dati sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. E' istituito il registro dei mandati in previsione dell'incapacità e dei testamenti di vita nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato.
3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità.
4. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con il Ministro della giustizia e con il presidente del consiglio del notariato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.

Art. 16.
(Disposizioni finali)
1. Il testamento di vita e il mandato in previsione dell'incapacità, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.